Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
La ricerca delle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e/o forniture può essere effettuata selezionando uno o più filtri proposti; in alternativa, cliccando direttamente sul pulsante “Cerca”, senza compilare alcun campo di filtro, è possibile visualizzare l'elenco completo delle procedure.
Protocollo di legalità tra la Prefettura di Potenza e l'Università degli Studi della Basilicata.