Controlli e rilievi sull'amministrazione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

In questa sezione sono pubblicati gli atti relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013 come novellato dal D. Lgs. n. 97/2016, ed in particolare:

  1. gli atti dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
  2. le relazioni, ripartite per anni, degli organi di revisione amministrativa e contabile;
  3. tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti.
     
Contenuto inserito il 13-12-2019 aggiornato al 02-07-2021
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